In Economia

DI REDAZIONE

elogio_fiscaleDal 2016, con la riforma del contenzioso fiscale, le regole per proporre ricorso contro le pretese tributarie (avvisi, cartelle, etc.) sono cambiate. Tra le varie novità, c’è la possibilità, per il contribuente, di costituirsi in giudizio da solo, si legge su laleggepertutti.it, senza bisogno del difensore, se il valore della lite non supera i 3.000 euro (nella soglia non vanno computati interessi e sanzioni).

1. In primo luogo devi fare molta attenzione alle scadenze: per proporre ricorso, difatti, i termini sono pari a 60 giorni da quando l’atto è stato ricevuto (cioè dalla data della notifica). I termini non sono sospesi se hai presentato una richiesta di autotutela all’Agenzia delle Entrate (o al diverso ente impositore) o un’istanza di sospensione della cartella a Equitalia; sono invece sospesi, per legge, dal 1° al 31 agosto.

2. Il processo deve essere introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP). Prima del giudizio si apre, però, una fase amministrativa, detta di reclamo-mediazione, che dura 90 giorni e sospende automaticamente i termini per la costituzione in giudizio e quelli di pagamento della pretesa tributaria: non devi, però, presentare un’istanza di reclamo-mediazione a parte, come prevedeva la procedura in vigore sino al 2015, ma direttamente il ricorso, che può essere o meno accompagnato da una proposta di mediazione.

3. Il ricorso deve contenere: i tuoi dati ed il tuo domicilio ( compreso l’indirizzo Pec, cioè di posta elettronica certificata); i dati ed il domicilio del difensore che hai eventualmente nominato (compreso l’indirizzo Pec), assieme alla relativa procura speciale; gli esatti riferimenti dell’atto impugnato (ente che ha emesso l’atto, numero di protocollo, data della notifica ed ulteriori eventuali specifiche); i motivi dell’illegittimità della pretesa dell’ente creditore; le tue richieste (ad esempio l’annullamento dell’atto); il valore della lite (che deve risultare inferiore a 20.000 euro, perché possa instaurarsi la fase di reclamo-mediazione); nel valore, come già detto, non vanno inclusi interessi e sanzioni. Devi poi allegare al ricorso le copie dei documenti che intendi depositare al momento della tua costituzione in giudizio.

4. Ricorda che il ricorso deve essere sottoscritto da te, nel caso in cui il valore della lite sia inferiore a 3.000 euro e tu abbia deciso di non avvalerti di un difensore; in caso contrario, deve essere il difensore a sottoscriverlo.

5. Per presentare il ricorso in Commissione tributaria devi pagare un contributo, detto contributo unificato, il cui importo cresce all’aumentare del valore della controversia. In particolare, il contributo unificato va da un minimo di 30 euro a un massimo di 1500 euro, secondo il valore della lite. Il contributo puoi pagarlo alle Poste, tramite bollettino di conto corrente; in banca, tramite modello F23 (codice 171T); acquistando un contrassegno telematico presso una tabaccheria: in questo caso devi applicare il contrassegno su un modulo dell’Agenzia delle Entrate (comunicazione di versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo) che devi compilare con le tue generalità (cioè quelle del ricorrente), con quelle del convenuto (cioè dell’ente che citi in giudizio) e con quelle di chi ha effettuato il pagamento, se diverso dal ricorrente; devi poi firmare il modulo e allegarlo al ricorso. Assieme al contributo unificato devi anche pagare l’importo forfettario di 8 euro in marche da bollo, a titolo di anticipazione dei diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione per la notifica degli atti.

6. Veniamo ora alle modalità con cui inviare il ricorso. Se decidi di notificarlo a mezzo posta, devi inviarlo in originale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno: attenzione, devi spedire direttamente il ricorso con i fogli spillati assieme in tre parti, senza busta. Il ricorso si intende proposto alla data di spedizione. Puoi anche decidere di consegnare direttamente il ricorso, in bollo in originale, all’ufficio che ha emesso l’atto impugnato. In questo caso, l’impiegato a cui consegni l’atto deve lasciarti una ricevuta. Infine puoi notificare il ricorso tramite ufficiale giudiziario: in questo caso, dovrai consegnare all’ufficiale giudiziario due originali in bollo.

9. Una volta proposto il ricorso e terminata la fase di reclamo-mediazione, hai 30 giorni di tempo per costituirti in giudizio, presentando il fascicolo contenente il ricorso ed i documenti allegati presso la Commissione tributaria provinciale. In particolare, devi depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, o spedire, con raccomandata con ricevuta di ritorno senza busta, il tuo fascicolo, che deve contenere i seguenti atti: l’originale del ricorso notificato dall’ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso consegnato direttamente all’ente o spedito per raccomandata; in questo caso devi allegare la fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata, attestando la conformità della copia con l’originale; l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, e gli altri documenti necessari al giudizio; la nota di iscrizione a ruolo (con la richiesta di iscrizione del ricorso nel registro generale dei ricorsi, RGR): la nota di iscrizione a ruolo deve contenere l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce in giudizio, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia, della data di notifica del ricorso.

10. Anche se in precedenza hai presentato un’istanza di mediazione, si può arrivare a una conciliazione durante il giudizio, sia in udienza che fuori udienza: in questo caso, le sanzioni sono dimezzate. Se non si è giunti ad una conciliazione giudiziale, una volta terminate le fasi del giudizio, il giudice decide l’esito del contenzioso con sentenza: se la sentenza che definisce il ricorso ti dà ragione, accogliendo le tue richieste, l’ente è tenuto ad annullare il debito. Se l’ente non si adegua alla decisione del giudice, puoi ricorrere nuovamente col giudizio di ottemperanza, per fare in modo che l’ente applichi la sentenza.

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  • Evaristo

    Ricorsi non ne ho mai fatti, ne ho solo “ereditato” uno di mio fratello, che ha fatto in tempo a crepare prima di vincerlo dopo 7 anni.
    Ho ricevuto però alcune rar dell’ade (nomen omen) che segnalavano errori nel modello unico che poi si sono rivelati inesistenti.
    Si chiedeva sempre di pagare, guardacaso.
    Poi andavo all’ade con la lettera, chiedevo lumi, argomentavo e notavo che il/la solito/a culodipietra (romanazzo o giù di lì), capiva al volo di che si trattava, sorrideva e manco mi ascoltava, perchè sapeva già che avevano torto loro. Un timbro e via verso nuove avventure.
    So di altri che hanno preferito pagare qualche centinaio di euro, piuttosto che perdere tempo a ricontrollare tutto.
    E le merdacce statali contano proprio su questo.

  • Albert Nextein

    Molto utile.

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