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Capita ormai quasi sistematicamente che quando le cartelle esattoriali siano inviate a mezzo di raccomandata, si presentino con una totale illeggibilità del timbro riportante sia la data di arrivo, sia quella di spedizione: e questo per varie ragioni. A volte non è ben visibile per la qualità della carta usata o dell’inchiostro, a volta sembra quasi che sia stato dimenticato del tutto.

Ciò inevitabilmente crea più di un inconveniente al destinatario. Egli, infatti, si può trovare nella necessità di dover dimostrare la tempestività del pagamento entro i sessanta giorni, o il verificarsi della prescrizione, il rispetto del termine per impugnare la cartella, e di altri eventi collegati alla data di notifica della stessa.   Secondo la Cassazione [1], la data della notifica costituisce elemento “essenziale” dell’atto. Essa non può essere sostituita o integrata con altri elementi, specialmente “quando occorra stabilire, in base ad essa, la decadenza o meno dal diritto d’impugnazione a carico del destinatario”. In tale ultimo caso, infatti, si deve far riferimento alla relata contenuta nella copia consegnata a quest’ultimo e non già alla relata contenuta nell’atto restituito a colui che ha chiesto la notifica (Equitalia).   Corollario del (sacrosanto) principio affermato dalla Suprema Corte è che – in assenza della data di consegna ben visibile dalla busta di Equitalia – il destinatario è costretto a non impugnare l’atto, per non imbattersi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per decadenza.

Infatti, la questione – per quanto assurda possa essere – nasce proprio dal fatto che è il contribuente che impugna l’atto a dover dimostrare che il ricorso è stato presentato nei termini previsti dalla legge (sessanta giorni dalla consegna per le commissioni tributarie, quaranta giorni per il giudice del lavoro). In parole povere, l’onere della prova di dimostrare la data di ricevimento della cartella spetta al destinatario. Cosa appunto impossibile se, come detto, il timbro non è leggibile o non è stato apposto.   E allora, cosa conviene fare al contribuente visto che, se fa ricorso, non avrebbe possibilità di difendersi dall’eccezione di mancato rispetto dei termini?

A questo punto gli conviene non pagare. E, a questo punto, qualora Equitalia proceda avanti negli atti esecutivi (per esempio un pignoramento) o cautelari (per esempio una ipoteca o un fermo), allora in tal caso farà una opposizione all’esecuzione e contesterà la nullità della notifica della cartella esattoriale proprio per il predetto vizio di assenza della data certa.

[1] Cass. sent. n. 6137/1983.

http://www.laleggepertutti.it

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